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La svolta per l’agricoltura biologica: il caso degli asinelli di Licata

Scopri come una società agricola ha ottenuto il ripristino dei finanziamenti comunitari grazie a una vittoria legale che ha fatto storia.
  • La società agricola F. V. ha ottenuto il ripristino dei finanziamenti dal PSR Sicilia 2014-2020 dopo una controversia legata a tre asinelli.
  • Nel 2019 l'Assessorato Regionale ha rilevato una discrepanza nella consistenza zootecnica, portando alla revoca dei finanziamenti.
  • Il TAR di Palermo ha annullato il provvedimento di archiviazione il 16 luglio 2024, riconoscendo che i tre asinelli erano utilizzati per scopi sportivi e non violavano le disposizioni del bando.

Un’azienda agricola di Licata, la società agricola F. V., ha recentemente ottenuto il ripristino dei finanziamenti comunitari dalla Regione Sicilia, dopo una controversia legata alla presenza di tre asinelli nella sua proprietà. La vicenda ha avuto inizio con la partecipazione della società al bando per il mantenimento dell’agricoltura biologica del PSR Sicilia 2014-2020.

Nel 2015, la società agricola F. V. ha presentato una domanda di finanziamento per questa misura, che è stata esaminata e approvata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Confidando nell’aiuto economico previsto, la società ha effettuato investimenti significativi per il miglioramento fondiario e ha presentato richieste di finanziamento anche per le annualità successive, dal 2016 al 2018.

La Discrepanza e la Revoca dei Finanziamenti

Nel 2019, tre anni dopo l’avvio del progetto, l’Unità Operativa del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale ha rilevato una discrepanza tra la consistenza zootecnica dichiarata dalla società agricola F. V. e quella registrata nella banca dati nazionale. La discrepanza riguardava la presenza di tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento. A causa di questa incongruenza, l’Assessorato ha respinto tutte le domande di finanziamento della società e ne ha disposto l’archiviazione.

La società agricola F. V., con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, ha presentato un ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo contro il provvedimento di archiviazione. L’avvocato Rubino ha censurato la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione regionale non aveva valutato adeguatamente la memoria procedimentale presentata dalla società.

Il Ricorso al TAR e la Sentenza

Nel ricorso, è stato esplicitato che i tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento erano utilizzati dalla società a scopo sportivo, per attività di trekking, e non potevano essere equiparati agli animali ad “uso biologico”. L’avvocato Rubino ha rilevato che la società ricorrente non aveva violato le disposizioni attuative del bando e che il provvedimento di archiviazione era in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis.

Il TAR di Palermo, con sentenza del 16 luglio 2024, ha accolto il ricorso della società agricola F. V., condividendo le argomentazioni dell’avvocato Rubino. Il tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione regionale fosse in possesso di elementi sufficienti per spiegare la discrepanza dei dati tra il numero di animali dichiarati nella domanda e quelli registrati nella banca dati nazionale. La differenza non era frutto di omissione o errore, ma di una corretta scelta della società.

Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento di archiviazione impugnato e ha condannato l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. La società agricola F. V. potrà quindi ottenere i finanziamenti relativi alle annualità dal 2015 al 2018.

Implicazioni e Rilevanza nel Panorama Agricolo Moderno

Questa vicenda mette in luce diverse questioni rilevanti nel panorama dell’agricoltura moderna. In primo luogo, evidenzia l’importanza della trasparenza e della precisione nella gestione delle informazioni zootecniche e nella presentazione delle domande di finanziamento. La discrepanza rilevata, sebbene legata a un dettaglio apparentemente minore come la presenza di tre asinelli, ha avuto conseguenze significative per la società agricola coinvolta.

In secondo luogo, la sentenza del TAR di Palermo sottolinea l’importanza delle garanzie partecipative e del principio del legittimo affidamento nelle procedure amministrative. La decisione del tribunale di annullare il provvedimento di archiviazione e di condannare l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite rappresenta un precedente significativo per altre aziende agricole che potrebbero trovarsi in situazioni simili.

Infine, questa vicenda evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza e coerenza nelle normative relative all’agricoltura biologica e alla gestione degli animali a scopo sportivo. La distinzione tra animali ad “uso biologico” e animali utilizzati per altre finalità, come il trekking, deve essere chiaramente definita per evitare future controversie.

Bullet Executive Summary

In sintesi, la vicenda della società agricola F. V. di Licata e dei tre asinelli utilizzati per il trekking mette in luce l’importanza della precisione e della trasparenza nella gestione delle informazioni zootecniche e nella presentazione delle domande di finanziamento. La sentenza del TAR di Palermo rappresenta un precedente significativo per altre aziende agricole e sottolinea l’importanza delle garanzie partecipative e del principio del legittimo affidamento nelle procedure amministrative.

Per chi si avvicina al mondo dell’agricoltura, è fondamentale comprendere che la gestione accurata delle informazioni e il rispetto delle normative sono elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, la distinzione tra diverse finalità di utilizzo degli animali deve essere chiaramente definita per evitare future controversie e garantire una gestione equa e trasparente dei finanziamenti pubblici.

Per chi è già esperto nel settore, questa vicenda offre l’opportunità di riflettere sull’importanza di una maggiore chiarezza e coerenza nelle normative relative all’agricoltura biologica e alla gestione degli animali. La sentenza del TAR di Palermo evidenzia la necessità di un approccio più flessibile e comprensivo da parte delle autorità amministrative, che tenga conto delle specificità e delle esigenze delle diverse realtà agricole.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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